Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
      9-ter. Nei riguardi dello straniero titolare di permesso di soggiorno, condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato»;

          b) al comma 3 dell'articolo 9, il terzo periodo è soppresso;

          c) al comma 5 dell'articolo 12, le parole da: «è punito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di euro 5.160 per ogni straniero di cui ha favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».